Il CdA di Banca Popolare dell’Alto Adige (BPAA) e quello di Banca di Treviso (BT) hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione. La fusione, che rientra tra le attività previste dal Piano Industriale di BPAA, volte a conseguire una semplificazione e razionalizzazione della struttura organizzativa e dell’articolazione societaria creatasi con la fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica in BPAA, nonché una ottimizzazione e valorizzazione delle risorse ed una riduzione dei costi operativi, in coerenza con il programma di attività presentato alla Banca d’Italia nell’ambito del procedimento di autorizzazione di detta fusione, rimane subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della medesima Banca d’Italia. I CdA delle società partecipanti alla Fusione, assistiti da advisor indipendenti, hanno determinato – come informa un comunicato – il rapporto di cambio, senza conguagli in denaro, come segue: n. 0,052 azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante da nominali euro 4,00 cadauna per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BT.Si precisa che nella valutazione del prezzo di recesso si è tenuto altresì conto delle condizioni dell’operazione di acquisto di azioni BT menzionata nel comunicato stampa diffuso in data 15 maggio 2015 da BPAA, al quale si rinvia.Ai sensi dell’art. 2505-bis del codice civile, agli azionisti della Società Incorporanda diversi da BPAA, sarà riconosciuto il diritto di far acquistare le proprie azioni alla Società Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Tale corrispettivo è stato fissato in Euro 1 (uno) per ciascuna azione BT e, quindi, in misura pari al prezzo di recesso determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda.Gli Amministratori Indipendenti di BT, assistiti da propri advisor indipendenti appositamente nominati ai sensi del suddetto Regolamento, hanno reso il proprio parere favorevole circa (i) la tutela dell’interesse degli azionisti di BT (con particolare riferimento a quelli diversi da BPAA) all’esecuzione della Fusione, sulla base dei termini e delle condizioni indicati nella bozza di Progetto di Fusione sottoposta al loro esame, nonché (ii) la convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni anzidetti.BPAA si è avvalsa della facoltà di disapplicare le procedure per le operazioni con parti correlate, ricorrendone i presupposti. BT metterà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, apposito documento informativo, redatto ai sensi dell’art. 5 della Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. Tenuto conto che per BT la Fusione rappresenta un’operazione con parte correlata di maggiore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione ha assunto le proprie deliberazioni con il parere favorevole degli Amministratori Indipendenti di BT, ai sensi del proprio Regolamento in materia di operazioni con parti correlate e soggetti connessi, pubblicato sul sito internet di BT. La fusione avrà luogo in forma semplificata ai sensi dell’art. 2505-bis del codice civile, in quanto la Società Incorporante detiene una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale della Società Incorporanda. Poiché la fusione comporta implicitamente una trasformazione eterogenea della Società Incorporanda ed una modifica dei diritti di voto e di partecipazione, agli azionisti di BT diversi da BPAA, che non abbiano concorso alla deliberazione di fusione, spetta il diritto di recesso per tutte o parte delle azioni possedute, ai sensi dell’art. 2437 e seguenti del codice civile. Il valore di liquidazione delle azioni è stato determinato dal CdA della Società Incorporanda, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, in Euro 1 (uno) per ciascuna azione ordinaria BT.

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