“Ai giornalisti deve essere finalmente garantito un pieno e completo segreto professionale: il nuovo Governo e il nuovo Parlamento devono impegnarsi in tal senso perché la piena tutela delle fonti è garanzia di libertà di stampa, e dunque di democrazia”. Lo chiede, come detto in una nota, il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto, dopo la perquisizione e il sequestro disposto dalla Procura Antimafia di Venezia a carico di una giornalista de Il Mattino di Padova, invitando la politica a farsi carico di un problema che da anni non è stato ancora risolto, nonostante le ripetute richieste provenienti dagli organismi di categoria del giornalismo e l’ormai consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale la libertà della stampa di informare su fatti di interesse per la pubblica opinione è un pilastro delle democrazie e, quindi, sono gravissimi i casi in cui quella libertà viene compressa. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto in numerose sentenze che condizione essenziale del lavoro dei giornalisti è la protezione delle loro fonti; se la confidenzialità del rapporto tra la fonte e il giornalista non fosse garantita le fonti si esaurirebbero e con esse la stessa possibilità della stampa di svolgere il proprio ruolo. La giurisprudenza è costante a partire da una sentenza del 1996 (Goodwin c. Regno Unito), nella quale è stato sancito che il segreto delle fonti può essere forzato dalle autorità pubbliche solo in presenza di un’esigenza preponderante di interesse pubblico.La Corte europea ha quasi sempre ritenuto sproporzionati (e dunque illegittimi) perquisizioni e sequestri di materiali (specie informatici) dei giornalisti. Ha ritenuto giustificato l’agire delle autorità soltanto in un caso in cui la fonte era manifestamente un appartenente a organizzazioni terroristiche e in un altro in cui l’identificazione della fonte era indispensabile per smantellare una rete di pedofili. Sequestri e perquisizioni per scoprire i responsabili di eventuali violazioni di segreto d’ufficio non sono invece possibili: Il segreto delle fonti non è un privilegio del giornalista, ma un suo dovere professionale. Esso riguarda le fonti lecite come quelle illecite, che violano loro doveri di riserbo. In un caso del 2003 (Ernst c. Belgio), in cui alcuni magistrati erano sospettati di violazione del segreto istruttorio, la perquisizione e i sequestri nei confronti di giornali e giornalisti che avevano pubblicato le notizie sono stati ritenuti sproporzionati e la Corte europea ha ritenuto violata la libertà di espressione. Anche la Corte di Cassazione ha annullato spesso perquisizioni e sequestri a carico di giornalisti italiani, ma nel frattempo il danno resta gravissimo in quanto è stata violata la sicurezza delle fonti giornalistiche. Il giornalista e il giornale possono ottenere un indennizzo, ma non l’eliminazione del danno. Se non ottengono soddisfazione in sede nazionale possono ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo. E la Corte, se dichiara che c’è stata violazione dell’art. 10 della Convenzione (libertà di espressione) può ordinare un indennizzo economico, ma anche indicare al governo che l’articolo 200 Cpp non è adeguato rispetto alle esigenze della Convenzione perché non specifica in quali circostanze il giudice può obbligare il giornalista a rivelare la sua fonte e non contiene il criterio della proporzione rispetto all’esigenza che spinge a forzare il segreto delle fonti. È per questo motivo che l’Italia deve modificare la legge e garantire ai giornalisti (anche ai pubblicisti, oggi inspiegabilmente esclusi) la tutela delle proprie fonti, vero caposaldo della libertà di informare i cittadini in maniera libera, indipendente e senza condizionamenti.
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