Il Decreto Legislativo in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti introduce un nuovo regime dei licenziamenti, superando di fatto l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il nuovo regime si applica ai lavoratori “assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” e non fa distinzioni tra aziende che occupino più o meno di 15 dipendenti. Dal 7 marzo, quindi, convivono due diverse tipologie di rapporto di lavoro a tempo indeterminato: quello “a tutele crescenti” che sta nascendo e quello “a tutela piena ab origine” che continuerà a trovare applicazione per tutti i rapporti di lavoro preesistenti. Ma perché si dice a tutele crescenti? Il motivo, spiega la Cgia di Mestre, si rinviene principalmente nella disciplina sul licenziamento. In particolare per i lavoratori assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti si prevede: l’esclusione per i licenziamenti economici della possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio; la limitazione del diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato; la previsione di termini certi per l’impugnazione del licenziamento.

 

 

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